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Autore: Cliente 8 marzo 2025
Pegno e ipoteca: l’eccesso di garanzie bancarie nel mutuo. Cassazione Civile, sez. III, 5 aprile 2016, n. 6533.“il creditore che iscrive ipoteca giudiziale sui beni del debitore il cui valore sia eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi mediante l’iscrizione per un valore che supera di un terzo, accresciuto dagli accessori, l’importo dei crediti iscritti pone in essere un comportamento di abuso dello strumento della cautela rispetto al fine per cui gli è stato conferito. Utilizza lo strumento processuale oltre lo scopo previsto dal legislatore per assicurarsi la maggiore garanzia possibile, ma determinando un effetto deviato in danno del debitore”.
Autore: 8a285f28_user 27 febbraio 2025

In tema di mediazione immobiliare, per il riconoscimento del diritto alla provvigione è necessario dimostrare che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso di causalità adeguata. Il fatto che il mediatore abbia messo in relazione le parti non è sufficiente se l'affare è concluso per iniziative nuove e indipendenti.

Ai fini dell'insorgenza del diritto alla provvigione ex   art. 1755 , comma 1, c.c., l'aver messo le parti in relazione tra loro non è di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza.


Autore: 8a285f28_user 23 febbraio 2025
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Autore: 8a285f28_user 23 febbraio 2025
Autore: 8a285f28_user 14 febbraio 2025

Chi chiede l'annullamento di un'aggiudicazione di un appalto pubblico può chiedere la tutela in forma specifica(aggiudicazione o subentro nel contratto) o risarcimento per equivalente. Per chiedere il risarcimento, la concorrente danneggiata deve dimostrare che si sarebbe aggiudicata l'appalto il danno curriculare deve essere rigorosamente provato.Per il danno da "distrazione delle maestranze occorre dimostrare la perdita di utili in algti cantierei per evitare duplicazioni di voci risarcitorie.

Autore: 8a285f28_user 14 febbraio 2025
Nell'ambito di tutte le "opposizioni esecutive" la tardiva iscrizione della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli articoli 171 e 307 cpc.
Autore: 8a285f28_user 14 febbraio 2025

Con la sentenza n. 3625/2025 le SSUU hanno sancito che per azionare la responsabilità personale dei soci di società di capitali estinta, ai sensi dell’art. 2495 c.c. o ai sensi dell’art. 36 comma 3 del DPR 602/73, è necessaria la notifica di un avviso di accertamento.

. Anche all’esito dell’estinzione della società, per il creditore pubblico, rimane intatta l’esigenza di far valere, con l’avvio di nuovo e diverso procedimento amministrativo di accertamento ex art. 36 cit., la responsabilità patrimoniale degli ex soci nei limiti delle attività sociali da costoro riscosse ex art 2495 cc.

Autore: 8a285f28_user 30 gennaio 2025
La Cassazione ribadisce che l’art. 936 c.c. non deroga al principio dell’accessione: il proprietario del suolo acquista automaticamente la proprietà delle costruzioni realizzate da terzi con materiali propri. Il terzo costruttore non può mai acquisire la proprietà del suolo sul quale ha edificato, ma può solo vantare, ricorrendone i presupposti, un diritto all’indennizzo. Con riguardo al diritto all’indennizzo e i suoi presupposti, si precisa che l’indennizzo è dovuto quando (i) le opere sono state realizzate a scienza e senza opposizione del proprietario, e il costruttore era in buona fede. In questi casi, il proprietario perde il diritto di chiedere la rimozione (c.d. ius tollendi) ed è obbligato a corrispondere l’indennizzo. 
Autore: 8a285f28_user 27 gennaio 2025
𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 (𝐂𝐚𝐬𝐬., 𝐧. 841/2025) 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝'𝐀𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐓𝐨𝐫𝐢𝐧𝐨, rilevando che "ha pertanto errato la corte di merito nel non considerare che in quanto in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐫𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐞 𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐜𝐞𝐝𝐮𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐥'𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐢, 𝐚𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐧𝐨𝐧 è 𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐧𝐞𝐩𝐩𝐮𝐫𝐞 𝐬𝐞 𝐚𝐯𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐯𝐯𝐢𝐬𝐨 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐆𝐚𝐳𝐳𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐔𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario
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Autore: Cliente 8 marzo 2025
Pegno e ipoteca: l’eccesso di garanzie bancarie nel mutuo. Cassazione Civile, sez. III, 5 aprile 2016, n. 6533.“il creditore che iscrive ipoteca giudiziale sui beni del debitore il cui valore sia eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi mediante l’iscrizione per un valore che supera di un terzo, accresciuto dagli accessori, l’importo dei crediti iscritti pone in essere un comportamento di abuso dello strumento della cautela rispetto al fine per cui gli è stato conferito. Utilizza lo strumento processuale oltre lo scopo previsto dal legislatore per assicurarsi la maggiore garanzia possibile, ma determinando un effetto deviato in danno del debitore”.
Autore: 8a285f28_user 27 febbraio 2025

In tema di mediazione immobiliare, per il riconoscimento del diritto alla provvigione è necessario dimostrare che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso di causalità adeguata. Il fatto che il mediatore abbia messo in relazione le parti non è sufficiente se l'affare è concluso per iniziative nuove e indipendenti.

Ai fini dell'insorgenza del diritto alla provvigione ex   art. 1755 , comma 1, c.c., l'aver messo le parti in relazione tra loro non è di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza.


Autore: 8a285f28_user 23 febbraio 2025
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Autore: 8a285f28_user 23 febbraio 2025
Autore: 8a285f28_user 14 febbraio 2025

Chi chiede l'annullamento di un'aggiudicazione di un appalto pubblico può chiedere la tutela in forma specifica(aggiudicazione o subentro nel contratto) o risarcimento per equivalente. Per chiedere il risarcimento, la concorrente danneggiata deve dimostrare che si sarebbe aggiudicata l'appalto il danno curriculare deve essere rigorosamente provato.Per il danno da "distrazione delle maestranze occorre dimostrare la perdita di utili in algti cantierei per evitare duplicazioni di voci risarcitorie.

Autore: 8a285f28_user 14 febbraio 2025
Nell'ambito di tutte le "opposizioni esecutive" la tardiva iscrizione della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli articoli 171 e 307 cpc.
Autore: 8a285f28_user 14 febbraio 2025

Con la sentenza n. 3625/2025 le SSUU hanno sancito che per azionare la responsabilità personale dei soci di società di capitali estinta, ai sensi dell’art. 2495 c.c. o ai sensi dell’art. 36 comma 3 del DPR 602/73, è necessaria la notifica di un avviso di accertamento.

. Anche all’esito dell’estinzione della società, per il creditore pubblico, rimane intatta l’esigenza di far valere, con l’avvio di nuovo e diverso procedimento amministrativo di accertamento ex art. 36 cit., la responsabilità patrimoniale degli ex soci nei limiti delle attività sociali da costoro riscosse ex art 2495 cc.

Autore: 8a285f28_user 30 gennaio 2025
La Cassazione ribadisce che l’art. 936 c.c. non deroga al principio dell’accessione: il proprietario del suolo acquista automaticamente la proprietà delle costruzioni realizzate da terzi con materiali propri. Il terzo costruttore non può mai acquisire la proprietà del suolo sul quale ha edificato, ma può solo vantare, ricorrendone i presupposti, un diritto all’indennizzo. Con riguardo al diritto all’indennizzo e i suoi presupposti, si precisa che l’indennizzo è dovuto quando (i) le opere sono state realizzate a scienza e senza opposizione del proprietario, e il costruttore era in buona fede. In questi casi, il proprietario perde il diritto di chiedere la rimozione (c.d. ius tollendi) ed è obbligato a corrispondere l’indennizzo. 
Autore: 8a285f28_user 27 gennaio 2025
𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 (𝐂𝐚𝐬𝐬., 𝐧. 841/2025) 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝'𝐀𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐓𝐨𝐫𝐢𝐧𝐨, rilevando che "ha pertanto errato la corte di merito nel non considerare che in quanto in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐫𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐞 𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐜𝐞𝐝𝐮𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐥'𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐢, 𝐚𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐧𝐨𝐧 è 𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐧𝐞𝐩𝐩𝐮𝐫𝐞 𝐬𝐞 𝐚𝐯𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐯𝐯𝐢𝐬𝐨 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐆𝐚𝐳𝐳𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐔𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario
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Autore: Cliente 8 marzo 2025
Pegno e ipoteca: l’eccesso di garanzie bancarie nel mutuo. Cassazione Civile, sez. III, 5 aprile 2016, n. 6533.“il creditore che iscrive ipoteca giudiziale sui beni del debitore il cui valore sia eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi mediante l’iscrizione per un valore che supera di un terzo, accresciuto dagli accessori, l’importo dei crediti iscritti pone in essere un comportamento di abuso dello strumento della cautela rispetto al fine per cui gli è stato conferito. Utilizza lo strumento processuale oltre lo scopo previsto dal legislatore per assicurarsi la maggiore garanzia possibile, ma determinando un effetto deviato in danno del debitore”.
Autore: 8a285f28_user 27 febbraio 2025

In tema di mediazione immobiliare, per il riconoscimento del diritto alla provvigione è necessario dimostrare che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso di causalità adeguata. Il fatto che il mediatore abbia messo in relazione le parti non è sufficiente se l'affare è concluso per iniziative nuove e indipendenti.

Ai fini dell'insorgenza del diritto alla provvigione ex   art. 1755 , comma 1, c.c., l'aver messo le parti in relazione tra loro non è di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza.


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Chi chiede l'annullamento di un'aggiudicazione di un appalto pubblico può chiedere la tutela in forma specifica(aggiudicazione o subentro nel contratto) o risarcimento per equivalente. Per chiedere il risarcimento, la concorrente danneggiata deve dimostrare che si sarebbe aggiudicata l'appalto il danno curriculare deve essere rigorosamente provato.Per il danno da "distrazione delle maestranze occorre dimostrare la perdita di utili in algti cantierei per evitare duplicazioni di voci risarcitorie.

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Nell'ambito di tutte le "opposizioni esecutive" la tardiva iscrizione della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli articoli 171 e 307 cpc.
Autore: 8a285f28_user 14 febbraio 2025

Con la sentenza n. 3625/2025 le SSUU hanno sancito che per azionare la responsabilità personale dei soci di società di capitali estinta, ai sensi dell’art. 2495 c.c. o ai sensi dell’art. 36 comma 3 del DPR 602/73, è necessaria la notifica di un avviso di accertamento.

. Anche all’esito dell’estinzione della società, per il creditore pubblico, rimane intatta l’esigenza di far valere, con l’avvio di nuovo e diverso procedimento amministrativo di accertamento ex art. 36 cit., la responsabilità patrimoniale degli ex soci nei limiti delle attività sociali da costoro riscosse ex art 2495 cc.

Autore: 8a285f28_user 30 gennaio 2025
La Cassazione ribadisce che l’art. 936 c.c. non deroga al principio dell’accessione: il proprietario del suolo acquista automaticamente la proprietà delle costruzioni realizzate da terzi con materiali propri. Il terzo costruttore non può mai acquisire la proprietà del suolo sul quale ha edificato, ma può solo vantare, ricorrendone i presupposti, un diritto all’indennizzo. Con riguardo al diritto all’indennizzo e i suoi presupposti, si precisa che l’indennizzo è dovuto quando (i) le opere sono state realizzate a scienza e senza opposizione del proprietario, e il costruttore era in buona fede. In questi casi, il proprietario perde il diritto di chiedere la rimozione (c.d. ius tollendi) ed è obbligato a corrispondere l’indennizzo. 
Autore: 8a285f28_user 27 gennaio 2025
𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 (𝐂𝐚𝐬𝐬., 𝐧. 841/2025) 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝'𝐀𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐓𝐨𝐫𝐢𝐧𝐨, rilevando che "ha pertanto errato la corte di merito nel non considerare che in quanto in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐫𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐞 𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐜𝐞𝐝𝐮𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐥'𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐢, 𝐚𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐧𝐨𝐧 è 𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐧𝐞𝐩𝐩𝐮𝐫𝐞 𝐬𝐞 𝐚𝐯𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐯𝐯𝐢𝐬𝐨 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐆𝐚𝐳𝐳𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐔𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario
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